Descrizione Progetto

Cosa è?

La Direttiva 2012/27/UE definisce la diagnosi energetica come “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di  servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”

Sei una grande impresa? La diagnosi energetica è obbligatoria

La grande impresa è l’impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a € 50 milioni e un bilancio annuo superiore ai € 43 milioni

Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  da da  organismi  accreditati  ai  sensi  del   regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi  internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI  11352,  UNI  CEI 11339, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in  conformita’  ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Sei un’impresa energivora? La diagnosi energetica è obbligatoria

L’impresa energivora è l’impresa manifatturiera che:

a. ha un consumo annuo di almeno di 1 GWh
b. opera in uno dei settori dell’ Allegato 3 delle Linee guida CE;
c. opera in uno dei settori dell’ Allegato 5 delle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica positivo1 superiore al 20%;
d. è ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 e 2014 redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La definizione di impresa energivora fa riferimento al D.M. del 21 dicembre 2017 ed alle delibere ARERA 921/2017/R/eel, 922/2017/R/eel e 923/2017/R/eel

Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo  di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di  cui  al
comma 1, con  le  medesime  scadenze,  indipendentemente  dalla  loro dimensione e a dare progressiva  attuazione,  in  tempi  ragionevoli,
agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o  in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle  norme  ISO50001.

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Come si svolge la diagnosi energetica?

Vuoi saperne di più? Compila il form qui sotto

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