Tesla Powerwall

2019-09-27T17:20:34+02:00

Tesla Powerwall

Una batteria rivoluzionaria per uso domestico e commerciale.

Powerwall è la batteria domestica in grado di accumulare l’energia solare generata dagli impianti fotovoltaici per uso diurno e notturno, assicurando il massimo autoconsumo di energia rinnovabile. Un impianto solare produce un gran quantitativo di energia elettrica spesso eccedente i consumi domestici. In alternativa al reimmettere tale eccedenza in rete, Powerwall consente di immagazzinarla per renderla disponibile quando se ne ha bisogno, limitando così la dipendenza del consumo da rete. Inoltre, con l’App di Tesla si possono monitorare i flussi di carica e scarica della batteria, con piena visibilità sul funzionamento e la capacità di autoconsumo raggiunto.

  • Compatto e semplice da installare

  • Resistente agli agenti atmosferici

  • Sicurezza totale

  • Miglior valore

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    Relamping industriale

    2021-02-02T18:32:28+02:00

    La nostra proposta per il relamping nell’azienda

    Il relamping degli impianti industriali e delle aree produttive può garantire un notevole risparmio energetico e l’abbattimento della potenza complessiva installata a parità di prestazioni illuminotecniche.

    Le nostre soluzioni di relamping sono ancorate ad un preciso studio illuminotecnico di fattibilità ed esecutivo mirato a raggiungere, unitamente all’abbattimento dei costi complessivi, un notevole miglioramento in termini di prestazioni illuminotecniche generali rispetto alla situazione precedente l’intervento di riqualificazione.

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      E-mobility

      2019-09-27T17:21:55+02:00

      La salvaguardia dell’ambiente è una delle sfide più importanti per il futuro: è fondamentale avere rispetto e cura della Terra per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni, riuscendo a gestire le necessità quotidiane.

      Anche la mobilità è coinvolta nel percorso di sviluppo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale. L’uso di vetture a consumo elettrico permette di ridurre drasticamente la produzione di Co2, garantendo quindi un’aria più pulita. Vantaggi ambientali e vantaggi anche economici, considerando che un’automobile elettrica genera costi di gestione e manutenzione minori rispetto a un’automobile tradizionale. Inoltre è possibile ottenere importanti detrazioni fiscali per la spesa d’acquisto e installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

      Edelweiss Engineering srl si pone come partner per la progettazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, seguendo tutte le fasi preliminari fino alla posa della struttura. Inoltre ci occupiamo di affiancare il cliente nella fase di rendicontazione e richiesta delle detrazioni previste dalla legge. Sono oggetto di finanziamento la redazione del programma della mobilità elettrica, la fase di progettazione dei siti di ricarica, l’acquisto e l’installazione degli impianti, l’eventuale campagna di comunicazione mirata all’informazione e all’utenza sul servizio offerto (nel caso della PA).

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        Finanza agevolata

        2019-09-27T17:22:07+02:00

        La finanza agevolata permette di reperire fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto a quelle normalmente presenti sul mercato.

        Il sistema permette di utilizzare agevolazioni pubbliche di provenienza comunitaria, nazionale e/o locale, messe a disposizione in ottica di sviluppo del sistema economico.

        Edelweiss Engineering assiste e supporta le imprese nell’ottenimento di contributi a fondo perduto e non, con particolare riguardo a Incentivi e Bandi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

        STRUMENTI OFFERTI:

        • Bandi nazionali, a sostegno delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
        • Bandi regionali, con opportunità di cofinanziamento offerte dalle Regioni e dalle Province autonome.
        • Fondo nazionale per l’efficienza energetica che sostiene con forme di garanzie e finanziamenti agevolati gli interventi di efficienza energetica realizzate dalle imprese e dalle Pubbliche amministrazioni.
        • Nuovo Conto termico (Dm 16 febbraio 2016) che aggiorna il meccanismo del Conto termico precedentemente regolato dal Dm 28 dicembre 2012.
        • Incentivi FER 2016 (Dm 23 giugno 2016) che ha ridefinito tariffe e regole per gli impianti a fonti rinnovabili elettriche che entrano in esercizio fino a tutto il 2016 e oltre.
        • Incentivi biometano (Dm 2 marzo 2018) che delinea il nuovo regime incentivante per il biometano, in sostituzione del previgente meccanismo regolato dal Dm 5 dicembre 2013.
        • Certificati Bianchi, i principali strumenti di diffusione dell’energetica nel nostro Paese. Con il Dm 11 gennaio 2017, il meccanismo ha subìto alcun importanti modifiche.
        • Certificati Bianchi CAR, Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
        • Seu, Seeseu e Reti private che concerne produzione e consumo di impianti di produzione alimentati a energie rinnovabili o fossili. La regolazione normativa di tali sistemi è in continua evoluzione.
        • Sistemi di accumulo. Regolamentati dalla delibera 574/2014/R/eel.
        • Detrazioni risparmio energetico, attiva fino a fine 2018.
        • Detrazioni ristrutturazioni edilizie, che si applica a tutte le ristrutturazioni.
        • Erogazione Tariffa Conto energia, con le nuove modalità di erogazione da parte del GSE della tariffa incentivante in Conto energia.

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          Engineering, Procurement & Construction

          2019-09-27T17:22:36+02:00

          Con il contratto d’appalto “chiavi in mano” (o General Contractor), la società si fa carico direttamente ed in modo globale dello studio, della progettazione, della costruzione e (ove richiesto) della gestione e manutenzione dell’impianto o del sistema energetico e di efficientamento da realizzare.
          Questo tipo di contratto consente di ridurre i tempi ed i costi di costruzione, oltre a  garantire prestazioni e rendimenti certi ed una notevole semplificazione delle procedure, avendo un unico riferimento per l’intera attività, il “General Contractor”
          All’interno dell’attività di sviluppo “chiavi in mano” (engineering, procurement & construction), la società è altresì in grado di fornire, a richiesta, solo una parte delle prestazioni complessive del contratto quali ad esempio la sola progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), con eventuale assistenza alle procedure d’appalto, e la sola realizzazione e manutenzione.

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            Energy Performance Contract

            2019-09-27T17:22:49+02:00

            Il recente cambiamento del quadro normativo europeo e nazionale sull’efficienza energetica ha comportato una profonda revisione degli standard prestazionali e delle procedure da sviluppare.

            I recepimenti della Direttiva 31/2010/UE e della Direttiva 27/2012/UE non riguardano solo gli ambiti dell’efficienza energetica degli edifici dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma prevedono anche lo sviluppo di modelli e strumenti per il finanziamento degli interventi e per la messa a punto di contratti di Energy Performance Contract (EPC).

            Il contratto EPC è definito dalla Direttiva 2012/27/CE come “l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

            Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract,o EPC) è, quindi, il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una Energy Saving Company, o ESCO) si obbliga al compimento, con propri  mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti , di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico di proprietà di altro soggetto “beneficiario”, il tutto a fronte di un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati) ottenuti in esito all’efficientamento del sistema.

            L’oggetto del contratto EPC si sostanzia dunque nell’individuazione, studio, progettazione, realizzazione e gestione di un miglioramento del livello d’efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.

            Il contratto EPC presenta in particolare un contenuto altamente tecnico infatti, oltre ai contenuti giuridici, si affiancano anche contenuti economici (modalità di finanziamento, calcolo delle prestazioni, ecc.) e contenuti altamente ingegneristici (diagnosi energetica, interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica).

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              Administrative procedures

              2019-09-27T17:23:04+02:00

              Edelweiss Engineering propone servizi di assistenza e consulenza per la richiesta e l’ottenimento degli incentivi, detrazioni fiscali e sostegni all’investimento attualmente disponibili per gli interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, Pubbliche Amministrazioni e privati.

              Accompagna i propri clienti e partner nella gestione burocratica degli impianti FER, fornendo supporto nell’espletamento degli adempimenti burocratici, incentivi, depenalizzazioni e qualifiche verso soggetti istituzionali quali il Gestore di Servizi energetici GSE, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolo e l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA.

              Monitora e verifica le evoluzioni normative del settore e gli aggiornamenti procedurali, proponendosi come partner qualificato nella gestione amministrativa di progetti di riqualificazione energetica ed impiantistica.

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                Incentive management & Origination

                2019-09-27T17:23:17+02:00

                I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

                1. Metodo a consuntivo

                Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo (PC) tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

                Ai fini dell’accesso al meccanismo, i PC devono aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

                1. Metodo standardizzato

                Questo metodo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato (PS) ed è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

                Ai fini dell’accesso al meccanismo, il PS deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

                ACCESSO AL MECCANISMO

                Per avere accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili solo specifici progetti di efficienza energetica:

                • i progetti realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
                • i progetti realizzati con data di inizio della realizzazione dell’intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
                • i progetti che generano risparmi energetici addizionali, ovvero i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline  (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
                • i progetti per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi siano stati utilizzati componenti nuovi o rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
                • i progetti predisposti e trasmessi al GSE secondo quanto previsto dal D.M. 11/01/2017;
                • i progetti classificabili tra le tipologie di intervento riportate nel D.M. 11/01/2017.

                Commercializzazione dei Certificati Bianchi

                Esistono due modi per acquistare e vendere i Certificati Bianchi:

                • la Borsa dei Titoli di Efficienza Energetica, affidata al GME con cadenza settimanale;
                • gli accordi privati, comunicando prezzi e quantità al GME che, ogni 5 del mese pubblicherà le informazioni sui prezzi minimi e massimi e il prezzo medio ponderato, per garantire una maggiore trasparenza sull’andamento dei prezzi.

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                  Diagnosi energetica avanzata

                  2019-09-27T17:19:41+02:00

                  A corredo dell’analisi energetica standard è opportuno per le aziende affiancare un audit avanzato.

                  Una diagnosi energetica può avvalersi di strumenti di indagine come termoflussimetri o termocamere ma per un livello avanzato di diagnosi è necessario utilizzare la simulazione dinamica degli edifici.

                  Queste modalità permettono di creare modelli che simulano in maniera molto  dettagliata e realistica le condizioni climatiche esterne ed interne all’edificio che ne influenzano le performance.

                  E ‘importante sottolineare come il costo del servizio, se abbinato ad un intervento di riqualificazione, viene ripagato in tempi molto brevi grazie al risparmio che deriva delle attività di manutenzione e riqualificazione.

                  Per avere un preventivo per una diagnosi energetica richiedi un sopralluogo gratuito dell’immobile tramite la pagina contatti.

                  Contattaci per ulteriori dettagli

                    Diagnosi energetica obbligatoria

                    2019-05-30T23:17:08+02:00

                    Cosa è?

                    La Direttiva 2012/27/UE definisce la diagnosi energetica come “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di  servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”

                    Sei una grande impresa? La diagnosi energetica è obbligatoria

                    La grande impresa è l’impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a € 50 milioni e un bilancio annuo superiore ai € 43 milioni

                    Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  da da  organismi  accreditati  ai  sensi  del   regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi  internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI  11352,  UNI  CEI 11339, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in  conformita’  ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.

                    DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

                    Sei un’impresa energivora? La diagnosi energetica è obbligatoria

                    L’impresa energivora è l’impresa manifatturiera che:

                    a. ha un consumo annuo di almeno di 1 GWh
                    b. opera in uno dei settori dell’ Allegato 3 delle Linee guida CE;
                    c. opera in uno dei settori dell’ Allegato 5 delle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica positivo1 superiore al 20%;
                    d. è ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 e 2014 redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

                    La definizione di impresa energivora fa riferimento al D.M. del 21 dicembre 2017 ed alle delibere ARERA 921/2017/R/eel, 922/2017/R/eel e 923/2017/R/eel

                    Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo  di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge
                    22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di  cui  al
                    comma 1, con  le  medesime  scadenze,  indipendentemente  dalla  loro dimensione e a dare progressiva  attuazione,  in  tempi  ragionevoli,
                    agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o  in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle  norme  ISO50001.

                    DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

                    Come si svolge la diagnosi energetica?

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